Prime sospensioni per gli iscritti morosi

L’Ordine ha recentemente eseguito la sospensione dall’albo, che implica la perdita temporanea della possibilità di esercitare la professione, per i primi trenta iscritti risultati morosi per gli anni 2015 e 2016. Buona parte di questi hanno già regolarizzato la propria posizione anche se, in qualche caso, non senza proteste anche accese relative a presunte inadempienze da parte dell’Ordine stesso.

Precisiamo che tutte le morosità sono state ripetutamente notificate agli interessati nel corso degli anni a mezzo PEC per coloro che hanno già assolto all’obbligo del domicilio digitale, o raccomandata/posta. In più casi abbiamo registrato l’incongruenza tra la residenza attuale e quella che a suo tempo è stato comunicata all’Ordine. Precisiamo con l’occasione che il cambio di residenza va sempre comunicato all’Ordine di appartenenza anche in caso l’iscritto sia munito di PEC, nel caso ciò non avvenga l’iscritto risulta a tutti gli effetti irreperibile per l’Ordine.

La variazione di indirizzo comunicata alle aziende sanitarie o datori di lavoro non implica l’aggiornamento automatico dei recapiti in possesso dell’OPI. Per comunicare il cambio di residenza è sufficiente scaricare modello e istruzioni presenti nella sezione modulistica (DOWNLOAD – modello e istruzioni variazione indirizzo). Allo stesso modo è possibile comunicare il proprio indirizzo PEC se questo non è stato creato attraverso l’OPI di Parma e non è stato comunicato in precedenza.

A breve si procederà con la sospensione degli iscritti morosi relativi all’anno 2017 che non hanno risposto ai numerosi solleciti inviati attraverso i mezzi esposti in precedenza. Successivamente si procederà con le altre annualità. Invitiamo pertanto tutti gli iscritti ad accertarsi dell’avvenuto pagamento ma soprattutto di aver comunicato la PEC oltre, se c’è stata, la variazione di indirizzo.

Riguardo all’obbligo di domicilio digitale (PEC) per tutti i professionisti sancito dall’Art.16 del DL 185/2008, in ottemperanza di quanto previsto dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 si avvisa che l’Ordine è obbligato a procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non regolarizza la propria posizione relativa alla comunicazione di indirizzo PEC. Attualmente l’OPI di parma sta processando circa 100 richieste di PEC fornite gratuitamente agli iscritti al termine delle quali rimarranno circa 400 iscritti senza PEC o che non hanno comunicato l’indirizzo PEC all’Ordine.

Invitiamo pertanto a procedere in tal senso, comunicando l’indirizzo PEC attraverso l’apposito modulo completo i istruzioni ovvero, nel caso in cui il professionista non sia munito di PEC, facendone richiesta all’Ordine. Nella pagina dedicata sono contenute le istruzioni e i moduli per il rilascio gratuito della PEC e le istruzioni per il funzionamento della casella PEC. Una volta esaurite le richieste di caselle PEC già pervenute verrà assolto l’obbligo dall’Ordine procedendo alla diffida e, in caso di mancata risposta o irreperibilità dell’iscritto, alla sospensione. Preghiamo pertanto tutti di assolvere al più presto e diffondere le seguenti informazioni tra gli iscritti.

Proroga scadenza triennio formativo

Prorogata di un anno la scadenza del debito formativo per i professionisti sanitari

Relativamente all’obbligo di acquisizione dei crediti ECM per il triennio formativo 2020-2022 cosi come già comunicato in data 29 settembre 2022, si avvisano tutti gli iscritti che a seguito dell’approvazione del c.d. “Decreto Milleproroghe” (DL 198/2022) in data 29 dicembre 2022 il termine ultimo per l’acquisizione di almeno 1/3 dei crediti ECM obbligatori e spostato al 31 dicembre 2023.

Per la conferma definitiva e le linee guida di applicazione si attende ora la conversione in legge del decreto da parte del parlamento e l’indirizzo di AGENAS.

Pronuncia della Corte Costituzionale su obbligo vaccinazione COVID

L’ufficio stampa della Corte Costituzionale ha reso noto nella tarda serata di ieri attraverso un comunicato che «ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario».

La Corte ha dovuto pronunciarsi su diversi dubbi posti da cinque uffici giudiziari alla presenza di circa quaranta avvocati rappresentanti gli operatori sanitari che avevano eccepito la costituzionalità dell’obbligo di vaccinarsi contro il COVID.

Erano diversi i dubbi posti dai tribunali, alcuni riguardavano la stessa legittimità dell’obbligo, altri la proporzionalità delle sanzioni, soprattutto con riferimento ai lavoratori a distanza, e la sicurezza dei vaccini.

La Corte ha respinto tutte le questioni poste ritenendole inammissibili e infondate di conseguenza l’obbligo vaccinale introdotto nel 2021 per gli esercenti le professioni sanitarie rimane legittimo.