In allegato il Risultato delle elezioni suppletive del Collegio dei Revisori.
Risultano eletti:
Perdichizzi Marco
De Nunzio Giuseppe
In allegato il Risultato delle elezioni suppletive del Collegio dei Revisori.
Risultano eletti:
Perdichizzi Marco
De Nunzio Giuseppe
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Parma riunito in data 29/12/2021 considerate le numerose sollecitazioni fatte negli ultimi 2 anni relativamente a morosità nel pagamento della tassa di iscrizione relativi gli anni 2015 e successivi, ha deliberato di avviare le procedure per la cancellazione dall’albo previste dall’art. 6 comma 1 lettera d) del DLCPS 233/46 così come modificato dalla Legge 3/2018 richiamate dalla Circolare FNOPI n. 43 del 2019.
Pertanto gli iscritti morosi che non regolarizzeranno la posizione con l’Ordine ovvero che non risponderanno positivamente alla PEC/raccomandate o risulteranno irreperibili agli indirizzi postali comunicati verranno cancellati dall’albo degli infermieri di Parma con conseguente impossibilità all’esercizio della professione.
Si informano tutti gli iscritti che: Il decreto-legge 172 del 26 novembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26/11/2021 (entrato in vigore il 27/11/2021) dispone l’obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie della vaccinazione anti-SARS-COV-2 e a partire dal 15 dicembre 2021 della somministrazione della terza dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
Il Decreto ha sostituito l’art. 4 del DL 44/2021 del 1/4/2021 attribuendo agli Ordini la funzione di accertamento del rispetto dell’obbligo vaccinale. Gli ordini opereranno tale verifica in modo automatizzato avvalendosi del sistema della Piattaforma Nazionale DGC.
Il Decreto prevede espressamente che nel caso in cui la Piattaforma indichi la mancata effettuazione della vaccinazione (anche con riferimento alla dose di richiamo), l’Ordine inviti l’iscritto a produrre la documentazione comprovante: l’effettuazione della vaccinazione, l’attestazione del Medico di Medicina Generale relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi comunque entro il termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, ovvero l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
L’Ordine qualora accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale – anche con riguardo alla dose di richiamo deve adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale con natura dichiarativa, non disciplinare, che determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotata nel relativo Albo professionale. Del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale viene data comunicazione alla Federazione nazionale e al datore di lavoro.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’iscritto dell’avvenuta vaccinazione a seguito della quale l’Ordine provvederà alla revoca della sospensione.
Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta all’Ordine è d’obbligo allegare alla domanda di iscrizione il certificato di avvenuta vaccinazione.
Si segnala inoltre che in virtù di quanto previsto dal DL 172/2021 l’Ordine ha adottato nuovo modello di privacy (ALLEGATO).