In merito alla sentenza n° 7776/2015 Corte di Cassazione

In merito alla sentenza n° 7776/2015 Corte di Cassazione

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Cari Colleghi,
la sentenza n°7776/2015 Corte di Cassazione, ha riconosciuto il rimborso della quota d’iscrizione al proprio ordine professionale ad un Avvocato campano che, esercitando in esclusiva per un ente pubblico (INPS), non svolge alcuna altra attivita’ .
A seguito di cio’ diamo alcune informazioni:
Non vi è certezza che questa sentenza sarà ”recepita” anche a favore dei dipendenti delle Aziende Sanitarie, iscritti ai rispettivi albi professionaliche esercitano in regime di TOTALE ESCLUSIVITA’;
L’eventuale richiesta di rimborso NON va rivolta al Collegio di appartenenza bensi al proprio datore di lavoro al quale spetta il pagamento dell’eventuale rimborso.
La sentenza , qualora venisse estesa nei termini auspicati, parla di RIMBORSO DELLA QUOTA. Quindi ciò significa che PRIMA l’iscritto verserà la quota al proprio Ordine o Collegio di appartenenza (condizione indispensabile per restare iscritto e per poter esercitare, secondo il dettato della Legge 43/2006) e POI richiederà al suo datore di lavoro – se vige il rapporto di esclusività- il RIMBORSO della quota stessa.
Ai fini della richiesta di rimborso da inoltrare al datore di lavoro è consigliabile l’uso dell’AUTOCERTIFIAZIONE (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Le quote versate di cui richiedere il rimborso sono le seguenti:
2006 EURO 70,00
2007 EURO 70,00
2008 EURO 70,00
2009 EURO 70,00
2010 EURO 70,00
2011 EURO 70,00
2012 EURO 70,00
2013 EURO 70,00
2014 EURO 50,00
2015 EURO 50,00
 
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