La Commissione nazionale ECM chiarisce le regole sull’obbligo formativo per i professionisti sanitari che si cancellano o si reiscrivono all’Albo
Con la Delibera n. 5/2025 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, recepita e diffusa dalla FNOPI con la Circolare n. 55/2025, viene introdotta una disciplina uniforme sull’obbligo formativo ECM nei casi di cancellazione e/o reiscrizione all’Ordine professionale. La nuova normativa nasce dall’esigenza di superare interpretazioni difformi e garantire criteri chiari e omogenei per tutti i professionisti sanitari, inclusi gli infermieri.
Il principio generale resta invariato: l’obbligo formativo ECM è strettamente connesso all’iscrizione all’Albo. Tuttavia, la Commissione ha individuato alcune casistiche specifiche legate al momento in cui interviene la cancellazione o la reiscrizione, fissando come data spartiacque il 30 giugno dell’anno di riferimento. È importante sottolineare che, in tutti i casi, la decorrenza della cancellazione o della reiscrizione coincide con la data della delibera dell’Ordine che la ratifica formalmente.
Nel caso di cancellazione dall’Albo, l’obbligo formativo non permane per l’anno in corso se la cancellazione avviene entro il 30 giugno. Diversamente, se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno, l’obbligo ECM sussiste per l’intero anno. Questo significa che il professionista è comunque tenuto ad assolvere il debito formativo annuale, anche se non più iscritto nella seconda parte dell’anno.
Per quanto riguarda la reiscrizione, la regola è speculare. L’obbligo formativo sussiste per l’anno in corso se la reiscrizione interviene entro il 30 giugno. Al contrario, se la reiscrizione avviene dopo il 30 giugno, l’obbligo formativo non è dovuto per l’anno in corso, ma riprenderà regolarmente dall’anno successivo.
Una casistica particolare riguarda i professionisti che si cancellano e si reiscrivono nel medesimo anno solare. In questo caso, indipendentemente dalle date, l’obbligo formativo per quell’anno persiste.
Infine, la Commissione chiarisce un aspetto di grande rilevanza: i crediti formativi già maturati e gli eventuali debiti residui non vengono mai azzerati, né in caso di cancellazione né in caso di reiscrizione. Il percorso formativo del professionista resta quindi tracciabile e valido nel tempo.
Le due circolari di riferimento sono consultabili e scaricabili in allegato in fondo a questo articolo e nella sezione Circolari FNOPI del sito istituzionale.
