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Articolo 19
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita’ legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione ((, nonche’ i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte)).
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso