Opere pubbliche

Articolo 38

1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano ((…)) le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. ((2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche’ le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Autorita’ nazionale anticorruzione, che ne curano altresi’ la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione)). ((2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.))


Attività non di pertinenza dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Parma