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Non sono presenti incarichi amministrativi di vertice in quanto le norme istitutive ed i regolamenti dell’Ordine non ne prevedono.
Gli stessi regolamenti e norme istitutive prevedono che l’Ordine sia amministrato da organi di indirizzo politico eletti dall’assemblea degli iscritti con mandato triennale.
La pianta organica dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Parma non prevede posizioni dirigenziali.
La pianta organica dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Parma non prevede posizioni organizzative.
Articolo 16, comma 1 e 2
1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)), nell’ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024
Si evidenzia che i costi relativi al personale in servizio in ciascun anno solare sono esposti nei rispettivi rendiconti finanziari, visionabili nella sezione: opiparma.it/amministrazione trasparente/bilanci
Articolo 17, comma 1
1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ((…)) ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
- Non sono presenti attualmente dipendenti con contratto a tempo determinato
Articolo 16, comma 3
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Articolo 18, comma 1
1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Articolo 21, comma 1
1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonche’ le eventuali interpretazioni autentiche.
- CCNL di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali TRIENNIO 2016 – 2018
- CCNL personale non dirigente comparto Enti Pubblici non economici per il quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007
- CCNL personale non dirigente comparto enti pubblici non economici quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Articolo 21, comma 2
2. Fermo restando quanto previsto ((dall’articolo 9-bis e)) dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche’ le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita’ ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Articolo 10, comma 8, lettera c
Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile