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Articolo 32, comma 1,
Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi)) pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita’ dei servizi pubblici.
In aggiornamento
Articolo 32, comma 2, lettera a
Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi,)), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati ((…)) e il relativo andamento nel tempo;
Non applicabile
Articolo 41, comma 6
Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», ((i criteri di formazione delle liste di attesa,)) il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Questa sottosezione non concerne l’Ordine delle Professioni Infermieristiche, riguardando “gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario”
Non applicabile
Non applicabile